Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, domicilia, contro la provincia di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge della provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12, recante "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento" e successive leggi di modifica ed integrazione 30 marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6 e 24 gennaio 1992, n. 5, laddove non prevedono che i rapporti di lavoro del personale della provincia siano disciplinati dalle disposizioni delle sezioni seconda e terza, capo primo, titolo secondo del libro quinto del cod. civ. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal l.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega della legge 23 ottobre 1992, n. 421; degli artt. 15 e 16 della legge provinciale n. 12/1983 in relazione agli artt. 2, lett. g), punto 1- b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; dell'art. 157 della legge provinciale n. 12/1983, in relazione all'art. 2, lett. q), della legge delega n. 421/1992 e poi artt. 54 del d.lgs. n. 29/1993; dell'art. 6 della legge provinciale n. 1/1989 in relazione all'art. 2, lett. b), della legge delega n. 421/1992 e poi art. 52 del d.lgs. n. 29/1993; art. 42 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, in relazione all'art. 2, lett. q), della legge delega n. 421/1992, e dall'art. 54, quinto comma, del d.lgs. n. 21/1993; della legislazione provinciale tutta in materia di pubblico impiego sopra ricordata, in relazione alle disposizioni di cui ai paragrafi 6, 7 e 8 della presente memoria; il tutto con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Come e' noto, lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige all'art. 11 attribuisce alle province autonome la potesta' legislativa cd. primaria - art. 4 dello statuto - in relazione all'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto: tale potesta' deve essere esercitata nel rispetto, fra l'altro, delle "norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica". Con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, sono state dettate le norme di attuazione dello statuto per quanto concerne il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali. Secondo l'art. 2, primo comma, detta legislazione deve essere adeguata ai principi e norme costituenti i limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale. Con legge 23 ottobre 1992, n. 421, fu data delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. Con d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il Governo ha esercitato la delega: al titolo primo ha dettato i principi generali della materia del pubblico impiego ed al terzo comma dell'art. 1 ha - molto opportunamente - chiarito che le disposizioni del decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e che i principi desumibili dall'art. 2 della legge delega, costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Sono ormai trascorsi i sei mesi concessi dalle ricordate norme di attuazione del d.lgs. n. 266/1992, senza che la provincia autonoma di Trento abbia adeguato la propria legislazione in materia di pubblico impiego alle norme di profonda revisione in materia dettate dalla legge delega n. 421/1992, cosi' come concretizzate nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 29), per cui il 26 ottobre 1993 il Governo ha deliberato - delibera allegata al presenta atto - di adire codesta ecc.ma Corte costituzionale a mente del secondo e terzo comma, art. 2, d.lgs. n. 266/1992. I motivi di contrasto fra la legislazione provinciale ed i principi fondamentali sopra cennati sono di seguito illustrati. 1. - La legge della provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 recante "Nuove ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento" e successive leggi di modifica ed integrazione (legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 e 24 gennaio 1992, n. 5), nel loro complesso risultano confliggenti con l'art. 2, lett. a), della legge delega n. 421/1992, cosi' come attuato dall'art. 2, secondo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui non prevedono che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile (sezioni seconda e terza, capo primo, titolo secondo, del libro quinto del cod. civ. e leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa), in quanto compatibile con la specialita' del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali. Conseguemtemente, tutta la normativa della provincia di Trento, di cui alle leggi sopra indicate in materia di impiego dei propri dipendenti, e' incostituzionale ove in contrasto con le norme del secondo comma, art. 2, del d.lgs. n. 29 cit. 2. - Gli artt. 15 e 16 delle legge provinciale n. 12/1983 relativi ai compiti dei dirigenti generali non prevedono esplicitamente che agli stessi spetti la gestione finanziaria di cui alla lett. g), punto 1, della legge delega n. 421/1992 ed all'art. 3 del d.lgs. n. 29/1993. 3. - L'art. 157 della legge provinciale n. 12/1983, relativo all'aspettativa per mandato sindacale non risulta adeguato a quanto previsto dall'art. 2, lett. q), della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 54, quarto comma, del d.lgs. n. 29/1993. 4. - L'art. 6 della legge provinciale n. 1/1989 non prevede la possibilita' di sospensione degli accordi sindacali di cui all'art. 2, lett. b), della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 45 del d.lgs. n. 29/1993. 5. - L'art. 42 della legge provinciale n. 5/1992, relativo ai permessi sindacali, non risulta conforme a quanto previsto in materia dall'art. 2, lett. q), della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 54, quinto comma, del d.lgs. n. 21/1993. 6. - La legislazione provinciale sopra menzionata si pone in contrasto con l'art. 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29/1993, laddove non prevede la trasmissione di copia dei contratti collettivi sottoscritti al dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro e nella parte in cui non prevede la possibilita' di avvalersi dell'attivita' di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia per le relazioni sindacali, di cui all'art. 50, quinto comma, del d.lgs. in argomento. Si chiarisce che il terzo comma, art. 51, sopra richiamato, si pone quale norma di specificazione rispetto all'art. 2, punto b), della legge n. 421/1992, il quale non contempla una disciplina differenziata per i contratti collettivi decentrati e prevede genericamente l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti da parte del Governo, previa trasmissione da parte dell'organismo tecnico. 7. - La legislazione provinciale sopra menzionata prevede una disciplina degli accordi sindacali difforme rispetto a quella prevista dall'art. 2, lett. b), della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 45 del d.lgs. n. 29/1993, in quanto non disciplinano la composizione della delegazione di parte pubblica e di parte sindacale ai sensi dell'art. 45, ottavo comma, cit. 8. - La legislazione provinciale sopra menzionata non risulta adeguata ad altre norme fondamentali della legge n. 421/1992 ed al d.lgs. n. 29/1993, perche' non prevede la disciplina delle incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita'; i casi di divieto di cumulo tra impieghi ed incarichi pubblici; la verifica dei risultati dell'azione amministrativa mediante appositi nuclei di valutazione; un'area di contrattazione per la dirigenza medica; il contenimento dei costi contrattuali; non prevede che l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse; l'abolizione di trattamenti economici accessori non collegati alla produttivita' o allo svolgimento effettivo di attivita' disagiate, pericolose o dannose alla salute; la comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli emolumenti corrisposti per gli incarichi conferiti al personale dipendente ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; il divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche ai sensi della legge n. 412/1991 cit.; il periodo di sette anni di effettiva permanenza nella sede di prima sistemazione; la mobilita' d'ufficio per il personale eccedente che non accetti la mobilita' volontaria e il collocamento in disponibilita'; il transito dei dipendenti degli enti pubblici a societa' private nel caso di trasferimento alle stesse delle funzioni dei detti enti pubblici; l'assunzione per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento; l'attuazione della pari opportunita' ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125; il completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche.